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Costituzione

Licenziamenti: la consulta dichiara incostituzionale la modifica dell’art. 18 della “Fornero”

Articolo di Valerio Macagnone, Segretario di ESC

La Corte Costituzionale è intervenuta con una recente pronuncia a dichiarare l’illegittimità della previsione normativa contenuta nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, così come riformata dalla Legge Fornero (n. 90/2012). In particolare, la consulta ha rilevato l’incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, della parte della norma in cui si prevede una differente disciplina in materia di reintegra nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e le differenti fattispecie di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.

Infatti, la censura evidenziata dalla Corte riguarda la previsione della facoltà di reintegra nel caso di licenziamento economico nella misura in cui il fatto posto alla base del licenziamento sia manifestamente insussistente, distinguendola dalla previsione di obbligatorietà di reintegrazione nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Tale differenza di disciplina determina, ad avviso della Corte, una chiara violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 in virtù della irragionevole disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa, rimettendo alla discrezionalità dell’organo giudicante la scelta tra l’indennità e la reintegra senza alcun criterio direttivo.

Una pronuncia che si inserisce nel contesto degli orientamenti giurisprudenziali che avevano rilevato profili critici delle riforme del mercato del lavoro e delle tutele nel caso di licenziamento degli ultimi anni, tra cui è bene ricordare la sentenza n. 194 del 2018 con la quale la consulta aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1 del D. Lgs n. 23/2015 (Jobs Act) censurando la rigidità e la inadeguatezza del meccanismo di calcolo dell’indennità contro i licenziamenti ingiustificati che non realizzava né “un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro”, né un efficace strumento deterrente per i licenziamenti ingiusti da parte datoriale.

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